Protocollo›Titolo III
Art. 27
In vigore dal 15 giu 2002
La Corte gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-27