Art. 27
ProtocolloTitolo III

Art. 27

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In vigore dal 15 giu 2002
La Corte gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
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