Protocollo›Titolo III
Art. 29
In vigore dal 15 giu 2002
La Corte può ordinare che un testimone o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del suo domicilio.
Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all'autorità giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.
La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.
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Prourn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-29