ProtocolloTitolo III

Art. 32

In vigore dal 15 giu 2002
Nel corso del dibattimento la Corte può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo