Protocollo›Titolo III
Art. 32
In vigore dal 15 giu 2002
Nel corso del dibattimento la Corte può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-32