Protocollo›Titolo III
Art. 30
In vigore dal 15 giu 2002
Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso davanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte esso procede contro gli autori di tale reato davanti al giudice nazionale competente.
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Prourn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-30