Protocollo›Titolo V
Art. 1
In vigore dal 15 giu 2002
PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ARTICOLO 67 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI
HANNO CONVENUTO la seguente disposizione, che è allegata al trattato che istituisce la Comunità europea:
ARTICOLO UNICO
A decorrere dal 1 maggio 2004 il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, per adottare le misure di cui all'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-1