Trattato›Parte SECONDA
Art. 12
In vigore dal 15 giu 2002
1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.
2. Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui lo strumento di ratifica è depositato dallo Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.
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