Trattato›Parte SECONDA
Art. 9
In vigore dal 15 giu 2002
Fatti salvi gli articoli del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio che restano in vigore, le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia allegato dal presente trattato al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica si applicano allorchè la Corte di giustizia esercita le sue competenze in virtù delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-t-9