Protocollo›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 15 giu 2002
A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.
In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.
Salvo i casi in cui si applica l', ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.
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Prourn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-5