Protocollo›Titolo I
Art. 6
In vigore dal 15 giu 2002
I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generati della Corte, non siano più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni.
Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.
Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-6