ProtocolloTitolo II

Art. 9

In vigore dal 15 giu 2002
Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente otto e sette giudici. Il rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni, riguarda ogni volta quattro avvocati generali.
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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102#art-p-9

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