Art. 3
In vigore dal 31 ott 2001
1. Per la definizione delle misure nazionali e delle misure da proporre, in accordo con gli altri Stati Parte, nelle sedi internazionali relativamente all'Accordo di cui all', è istituito un comitato di pilotaggio dell'Accordo, composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri, un rappresentante designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, un rappresentante designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al comitato partecipano altresì, con funzioni consultive, tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute. Il comitato può essere integrato da esperti designati dai Ministri rappresentati. Il comitato è presieduto dal rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
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Prourn:nir:stato:legge:2001-10-11;391#art-rd-3