Accordo

Art. 1

In vigore dal 31 ott 2001
Allegato ACCORDO RELATIVO ALLA CREAZIONE NEL MEDITERRANEO DI UN SANTUARIO PER I MAMMIFERI MARINI Le parti del presente accordo, Considerando le minacce che gravano sui mammiferi marini nel Mediterraneo e particolarmente sul loro habitat; Considerando che nel Mare Mediterraneo esiste una zona di ripartizione di questi animali particolarmente importante per la loro conservazione; Considerando che, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la zona in questione è costituita in parte di acque sulle quali ciascuna delle parti esercita la sua sovranità o giurisdizione; Considerando che la Comunità europea esercita, per due Stati parti, una competenza esclusiva in materia di conservazione e gestione delle risorse acquatiche marine viventi; che le misure tecniche di conservazione delle risorse di pesca nel Mediterraneo sono attualmente fissate dal regolamento (CE) n. 1626/1994 del Consiglio del 27 giugno 1994; Riconoscendo che, per due Stati parti, le disposizioni che saranno adottate in applicazione del presente accordo non possono mettere in discussione i principi e le disposizioni comunitarie pertinenti, nè mettere in causa le loro obbligazioni e i loro impegni in quanto Stati membri della Comunità; Tenuto conto dei trattati e degli altri strumenti internazionali pertinenti e in particolare: le convenzioni sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvaggia e relativi alla conservazione della vita animale e dell'ambiente naturale d'Europa; la convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena e l'accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica adiacente; la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo e i relativi protocolli; Desiderose di adoperarsi per la conservazione dei mammiferi marini nel Mediterraneo; hanno convenuto quanto segue: . Ai fini del presente accordo: a) lo stato di conservazione è giudicato "favorevole" quando le conoscenze sulle popolazioni indicano che i mammiferi marini della regione costituiscono un elemento vitale degli ecosistemi ai quali essi appartengono; b) la parola "habitat" significa ogni zona dell'area di ripartizione dei mammiferi marini occupata provvisoriamente o in permanenza da questi ultimi, in particolare per la riproduzione, il parto, l'allattamento e le vie di migrazione; c) la parola "presa" significa la caccia, la cattura, l'uccisione o la molestia nei confronti dei mammiferi marini, nonché il tentativo di compiere tali atti.
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urn:nir:stato:legge:2001-10-11;391#art-a-1

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