Accordo

Art. 2

In vigore dal 31 ott 2001
1. Le parti istituiscono un Santuario marino nella zona del Mediterraneo definita all', la cui diversità e ricchezza biologica costituiscono fattori indispensabili alla protezione dei mammiferi marini nel loro habitat. 2. Nel Santuario le parti proteggono i mammiferi marini di ogni specie.
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urn:nir:stato:legge:2001-10-11;391#art-a-2

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