Accordo
Art. 2
2 / 22In vigore dal 31 ott 2001
1. Le parti istituiscono un Santuario marino nella zona del Mediterraneo definita all', la cui diversità e ricchezza biologica costituiscono fattori indispensabili alla protezione dei mammiferi marini nel loro habitat.
2. Nel Santuario le parti proteggono i mammiferi marini di ogni specie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2001-10-11;391#art-a-2