Art. 2
Accordo

Art. 2

2 / 22
In vigore dal 31 ott 2001
1. Le parti istituiscono un Santuario marino nella zona del Mediterraneo definita all', la cui diversità e ricchezza biologica costituiscono fattori indispensabili alla protezione dei mammiferi marini nel loro habitat. 2. Nel Santuario le parti proteggono i mammiferi marini di ogni specie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2001-10-11;391#art-a-2