Art. 5

In vigore dal 31 ott 2001
1. Nelle more della concertazione con gli Stati Parte, prevista dall' dell'Accordo di cui all', nelle acque territoriali italiane comprese nell'area del santuario di cui all'Accordo stesso, è vietata la competizione di barche veloci a motore.
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urn:nir:stato:legge:2001-10-11;391#art-rd-5

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