Accordo

Art. 22

In vigore dal 31 ott 2001
1. Il presente accordo, redatto in lingua italiana e francese, ognuna delle versioni facente egualmente fede, è depositato agli archivi del Governo del Principato di Monaco. 2. Il presente accordo sarà registrato dal depositario conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Roma, il venticinque novembre millenovecentonovantanove.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2001-10-11;391#art-a-22

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo