Accordo
Art. 19
In vigore dal 31 ott 2001
1. Gli strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione sono depositati presso il Governo designato come depositario del presente accordo.
2. Il presente accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione od approvazione delle parti firmatarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2001-10-11;391#art-a-19