Accordo

Art. 20

In vigore dal 31 ott 2001
1. Le parti possono invitare ogni altro Stato od organizzazione internazionale interessata ad aderire al presente accordo. L'adesione sarà aperta dopo l'entrata in vigore dell'accordo. 2. Il presente accordo entrerà in vigore, nei confronti delle parti aderenti, il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di adesione, accettazione od approvazione.
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urn:nir:stato:legge:2001-10-11;391#art-a-20

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