Accordo
Art. 15
In vigore dal 31 ott 2001
Nulla nel presente accordo può mettere in discussione l'immunità sovrana delle navi da guerra od altre navi appartenenti o comunque utilizzate da uno Stato, nella misura in cui sono adibite ad un servizio pubblico non commerciale. Tuttavia ogni Stato parte deve accertarsi che le sue navi e aeromobili che godono di immunità sovrana secondo il diritto internazionale agiscano secondo modalità compatibili con il presente accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:2001-10-11;391#art-a-15