Accordo
Art. 13
In vigore dal 31 ott 2001
Per assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente accordo le parti fanno appello in particolare ai servizi abilitati ad esercitare la sorveglianza in mare. Esse si impegnano a cooperare e scambiarsi ogni informazione necessaria al riguardo. A questo scopo le parti facilitano l'utilizzo reciproco dei loro porti aerei e marittimi secondo procedure semplificate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2001-10-11;391#art-a-13