Accordo
Art. 10
In vigore dal 31 ott 2001
Le parti si concertano in vista di armonizzare per quanto possibile le misure stabilite in applicazione degli articoli precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2001-10-11;391#art-a-10