Capo II
Art. 9
In vigore dal 9 ott 2001
1. All'articolo 696 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2001-10-05;367#art-9