Art. 14
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2001-10-05;367#art-14
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La disposizione introduce un nuovo comma nell'articolo 730 del codice di procedura penale. Essa stabilisce che, se il procuratore generale viene a conoscenza di una sentenza penale di condanna emessa all'estero, deve chiederne la trasmissione all'autorità straniera. Tale comunicazione iniziale può giungere direttamente dall'autorità estera oppure tramite il Ministero della giustizia. L'acquisizione della sentenza avviene formalmente per mezzo di una rogatoria, con lo scopo di procedere al riconoscimento della decisione.
La norma mira a disciplinare la procedura con cui l'autorità giudiziaria italiana richiede formalmente all'estero una sentenza penale di condanna per procedere al suo riconoscimento in Italia.
Si applica al procuratore generale, al Ministero della giustizia e alle autorità straniere coinvolte nella trasmissione e nel riconoscimento delle sentenze penali di condanna.
Un'autorità giudiziaria svizzera informa il Ministero della giustizia italiano che un soggetto è stato condannato penalmente all'estero. Il Ministero trasmette la notizia al procuratore generale italiano competente, il quale invia una rogatoria all'autorità svizzera per farsi spedire la sentenza e procedere al suo riconoscimento.
Il procuratore generale, una volta informato dell'esistenza della sentenza di condanna estera, ha l'obbligo di richiederne la trasmissione all'autorità straniera mediante rogatoria.
È stato inserito il comma 2-bis all'articolo 730 del codice di procedura penale, introducendo l'obbligo per il procuratore generale di richiedere via rogatoria la sentenza di condanna straniera di cui ha avuto notizia per procedere al suo riconoscimento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.