Art. 14
Capo II

Art. 14

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In vigore dal 9 ott 2001
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 730 del codice di procedura penale, è inserito il seguente: "2-bis. Quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2".
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