Capo II

Art. 13

In vigore dal 9 ott 2001
1. All'articolo 729 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni. 1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili. 1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis".
Storico versioni

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In sintesi

La disposizione stabilisce che i documenti o le prove ottenuti all'estero violando le regole sull'acquisizione e trasmissione non possono essere utilizzati nel processo. Inoltre, se lo Stato estero impone condizioni specifiche per l'uso di tali atti, i giudici italiani sono obbligati a rispettarle. Sono altresì inutilizzabili gli atti eseguiti con modalità diverse da quelle richieste dall'autorità giudiziaria italiana. Infine, il divieto di utilizzo si estende anche a qualsiasi dichiarazione resa da chiunque avente ad oggetto il contenuto di questi atti non validi.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la validità e l'efficacia delle prove raccolte all'estero tramite rogatoria, garantendo il rispetto delle regole procedurali e dei limiti posti dagli Stati esteri.

A chi si applica

Si applica all'autorità giudiziaria italiana e alle parti coinvolte nei procedimenti penali in cui vengono acquisiti atti o prove tramite rogatoria all'estero.

Esempio pratico

Durante un'indagine, l'autorità giudiziaria richiede a uno Stato estero l'acquisizione di documenti contabili specificando determinate modalità procedurali. Se l'autorità straniera esegue la richiesta con modalità diverse o se pone condizioni di utilizzo che non vengono rispettate, tali documenti non potranno essere impiegati come prova. Di conseguenza, non potranno essere utilizzate nemmeno le dichiarazioni testimoniali che descrivono il contenuto di quegli stessi documenti.

Adempimenti e conseguenze

Comporta l'inutilizzabilità dei documenti, dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi e degli atti compiuti dall'autorità straniera in difformità, nonché il divieto di utilizzo delle relative dichiarazioni sul loro contenuto; vincola l'autorità giudiziaria al rispetto delle condizioni poste dallo Stato estero.

Cosa è cambiato

All'articolo 729 del codice di procedura penale, il comma 1 è stato sostituito dai nuovi commi 1, 1-bis e 1-ter, introducendo regole dettagliate sull'inutilizzabilità delle prove assunte all'estero per violazione di norme, mancato rispetto delle modalità richieste o inosservanza delle condizioni poste dallo Stato estero, estendendo il divieto alle dichiarazioni sul contenuto di tali atti.

Domande frequenti

Cosa succede se vengono violate le norme sull'acquisizione di prove tramite rogatoria all'estero?La violazione delle disposizioni sull'acquisizione o trasmissione dei documenti e dei mezzi di prova comporta la loro totale inutilizzabilità nel procedimento.
L'autorità giudiziaria deve rispettare le condizioni poste dallo Stato estero?Sì, qualora lo Stato estero abbia posto delle condizioni per l'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria italiana è vincolata al rispetto di tali condizioni.
Si possono utilizzare testimonianze o dichiarazioni che riferiscono il contenuto degli atti inutilizzabili?No, non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti dichiarati inutilizzabili.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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