Art. 13
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2001-10-05;367#art-13
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La disposizione stabilisce che i documenti o le prove ottenuti all'estero violando le regole sull'acquisizione e trasmissione non possono essere utilizzati nel processo. Inoltre, se lo Stato estero impone condizioni specifiche per l'uso di tali atti, i giudici italiani sono obbligati a rispettarle. Sono altresì inutilizzabili gli atti eseguiti con modalità diverse da quelle richieste dall'autorità giudiziaria italiana. Infine, il divieto di utilizzo si estende anche a qualsiasi dichiarazione resa da chiunque avente ad oggetto il contenuto di questi atti non validi.
La norma disciplina la validità e l'efficacia delle prove raccolte all'estero tramite rogatoria, garantendo il rispetto delle regole procedurali e dei limiti posti dagli Stati esteri.
Si applica all'autorità giudiziaria italiana e alle parti coinvolte nei procedimenti penali in cui vengono acquisiti atti o prove tramite rogatoria all'estero.
Durante un'indagine, l'autorità giudiziaria richiede a uno Stato estero l'acquisizione di documenti contabili specificando determinate modalità procedurali. Se l'autorità straniera esegue la richiesta con modalità diverse o se pone condizioni di utilizzo che non vengono rispettate, tali documenti non potranno essere impiegati come prova. Di conseguenza, non potranno essere utilizzate nemmeno le dichiarazioni testimoniali che descrivono il contenuto di quegli stessi documenti.
Comporta l'inutilizzabilità dei documenti, dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi e degli atti compiuti dall'autorità straniera in difformità, nonché il divieto di utilizzo delle relative dichiarazioni sul loro contenuto; vincola l'autorità giudiziaria al rispetto delle condizioni poste dallo Stato estero.
All'articolo 729 del codice di procedura penale, il comma 1 è stato sostituito dai nuovi commi 1, 1-bis e 1-ter, introducendo regole dettagliate sull'inutilizzabilità delle prove assunte all'estero per violazione di norme, mancato rispetto delle modalità richieste o inosservanza delle condizioni poste dallo Stato estero, estendendo il divieto alle dichiarazioni sul contenuto di tali atti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.