Capo I

Art. 6

In vigore dal 9 ott 2001
1. Gli atti compiuti congiuntamente con l'autorità straniera o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno efficacia processuale se compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale. 2. Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 gli atti compiuti sono soggetti alle sanzioni processuali previste dal codice di procedura penale.
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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367#art-6

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