Capo I
Art. 6
In vigore dal 9 ott 2001
1. Gli atti compiuti congiuntamente con l'autorità straniera o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno efficacia processuale se compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale.
2. Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 gli atti compiuti sono soggetti alle sanzioni processuali previste dal codice di procedura penale.
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