Capo I
Art. 1
In vigore dal 9 ott 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato "Accordo".
2. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all'articolo XXXII dell'Accordo stesso.
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Prourn:nir:stato:legge:2001-10-05;367#art-1