Art. 5
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Prourn:nir:stato:legge:2001-10-05;367#art-5
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La disposizione stabilisce che spetta al Ministro della giustizia decidere in merito alla consegna dei beni previsti dall'Accordo. Prima di prendere il provvedimento, il Ministro deve consultare l'autorità giudiziaria che sta seguendo il procedimento. Inoltre, è necessario che vengano prima revocate le eventuali misure cautelari a cui i beni risultano sottoposti. Infine, qualora i beni siano soggetti a particolari regole amministrative, deve essere sentita anche l'amministrazione competente in materia.
La norma disciplina la procedura con cui l'autorità politica italiana decide sulla consegna dei beni previsti dall'Accordo con la Svizzera. Serve a garantire che il trasferimento avvenga solo dopo aver consultato i soggetti interessati e rimosso eventuali vincoli cautelari.
Si applica al Ministro della giustizia, all'autorità giudiziaria procedente e alle amministrazioni eventualmente competenti per la disciplina specifica dei beni.
L'autorità svizzera richiede la consegna di un bene sequestrato in Italia nell'ambito di un procedimento penale e regolato da specifiche norme amministrative. Il Ministro della giustizia può disporne la consegna solo dopo che il giudice ha fatto cessare il sequestro cautelare e dopo aver acquisito il parere sia dell'autorità giudiziaria sia dell'amministrazione competente.
Obbligo per il Ministro della giustizia di sentire l'autorità giudiziaria procedente (e l'eventuale amministrazione competente per beni sotto specifica disciplina amministrativa) e di attendere la cessazione delle misure cautelari prima di provvedere sulla consegna.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.