Art. 29
LEGGE 28 marzo 2001, n. 149
In vigore dal 27 apr 2001
1. La lettera a) del terzo comma dell'articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente:
"a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;".
Nota all':
-Il testo dell'art. 57 della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 57. - Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all'art. 44;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
L'indagine dovrà riguardare in particolare:
a) idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) la personalità del minore;
d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.".
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