Art. 28
LEGGE 28 marzo 2001, n. 149
In vigore dal 27 apr 2001
1. L'articolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 49. - 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.
2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni".
Nota all':
- Le disposizioni contenute nella sezione III del capo I (Della tutela dei minori) del titolo X (Della tutela e dell'emancipazione) del libro primo (Delle persone e della famiglia) del codice civile riguardano l'esercizio della tutela.
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