Art. 23

LEGGE 28 marzo 2001, n. 149

In vigore dal 27 apr 2001
1. All'articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole "ai sensi dell', quinto comma" sono sostituite dalle seguenti "ai sensi dell', comma 5". Nota all': - Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 27. - Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell', comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.".
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