Art. 19
LEGGE 28 marzo 2001, n. 149
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 28 marzo 2001, n. 149
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Chi desidera adottare deve presentare domanda al tribunale per i minorenni, potendo rivolgersi anche a più tribunali purché ne dia debita comunicazione. Il tribunale dispone indagini approfondite tramite i servizi socio-assistenziali e sanitari sulla salute, situazione economica e idoneità educativa dei richiedenti, che devono durare massimo 120 giorni (prorogabili una sola volta). È prevista una priorità per le domande riguardanti minori sopra i cinque anni o con handicap accertato. Valutati gli esiti e ascoltati i soggetti previsti (incluso il minore, il cui consenso espresso è necessario dai 14 anni), il tribunale dispone l'affidamento preadottivo con ordinanza e ne vigila l'andamento.
La norma disciplina la procedura di presentazione e valutazione delle domande di adozione, per individuare la coppia più idonea a soddisfare le esigenze del minore e tutelarne il benessere.
Si applica a coloro (coniugi/coppie) che intendono adottare e ai minori dichiarati in stato di adottabilità, nonché ai tribunali per i minorenni e ai servizi socio-assistenziali e sanitari competenti.
Una coppia presenta domanda di adozione al tribunale per i minorenni dando disponibilità ad accogliere un bambino con disabilità. Il tribunale avvia subito le indagini socio-familiari con priorità, per poi disporre l'affidamento preadottivo dopo aver ascoltato le parti e acquisito il parere o consenso del minore.
I richiedenti devono presentare domanda al tribunale per i minorenni specificando eventuali disponibilità particolari e comunicare l'inoltro di domande ad altri tribunali. Le indagini dei servizi devono concludersi entro 120 giorni (prorogabili una sola volta per altri 120 giorni con atto motivato). L'ordinanza di affidamento preadottivo deve essere annotata dal cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione.
L'articolo 19 sostituisce integralmente l'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ridefinendo i dettagli della domanda di adozione, i termini e i contenuti delle indagini socio-sanitarie, le priorità per minori con disabilità o sopra i cinque anni, e le modalità per disporre e vigilare sull'affidamento preadottivo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.