Art. 19

LEGGE 28 marzo 2001, n. 149

In vigore dal 27 apr 2001
1. L' della legge n.184 è sostituito dal seguente: ". - 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall', comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata. 2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento. 3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all', dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonchè avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni. 5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. 6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta. 7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'. 8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale". Nota all': - Per il testo degli , comma 1, e 4 della citata legge n. 104/1992, si veda in note all'.
Storico versioni

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In sintesi

Chi desidera adottare deve presentare domanda al tribunale per i minorenni, potendo rivolgersi anche a più tribunali purché ne dia debita comunicazione. Il tribunale dispone indagini approfondite tramite i servizi socio-assistenziali e sanitari sulla salute, situazione economica e idoneità educativa dei richiedenti, che devono durare massimo 120 giorni (prorogabili una sola volta). È prevista una priorità per le domande riguardanti minori sopra i cinque anni o con handicap accertato. Valutati gli esiti e ascoltati i soggetti previsti (incluso il minore, il cui consenso espresso è necessario dai 14 anni), il tribunale dispone l'affidamento preadottivo con ordinanza e ne vigila l'andamento.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la procedura di presentazione e valutazione delle domande di adozione, per individuare la coppia più idonea a soddisfare le esigenze del minore e tutelarne il benessere.

A chi si applica

Si applica a coloro (coniugi/coppie) che intendono adottare e ai minori dichiarati in stato di adottabilità, nonché ai tribunali per i minorenni e ai servizi socio-assistenziali e sanitari competenti.

Esempio pratico

Una coppia presenta domanda di adozione al tribunale per i minorenni dando disponibilità ad accogliere un bambino con disabilità. Il tribunale avvia subito le indagini socio-familiari con priorità, per poi disporre l'affidamento preadottivo dopo aver ascoltato le parti e acquisito il parere o consenso del minore.

Adempimenti e conseguenze

I richiedenti devono presentare domanda al tribunale per i minorenni specificando eventuali disponibilità particolari e comunicare l'inoltro di domande ad altri tribunali. Le indagini dei servizi devono concludersi entro 120 giorni (prorogabili una sola volta per altri 120 giorni con atto motivato). L'ordinanza di affidamento preadottivo deve essere annotata dal cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione.

Cosa è cambiato

L'articolo 19 sostituisce integralmente l'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ridefinendo i dettagli della domanda di adozione, i termini e i contenuti delle indagini socio-sanitarie, le priorità per minori con disabilità o sopra i cinque anni, e le modalità per disporre e vigilare sull'affidamento preadottivo.

Domande frequenti

Quanto dura la domanda di adozione presentata al tribunale?La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione, ma può essere rinnovata.
È possibile presentare domanda a più tribunali per i minorenni?Sì, è ammissibile presentare più domande anche a diversi tribunali, purché se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi.
Il minore deve esprimere il proprio consenso all'affidamento preadottivo?Il minore che ha compiuto quattordici anni deve manifestare espresso consenso; se ha compiuto dodici anni (o meno, se capace di discernimento) deve comunque essere sentito dal tribunale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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