Art. 15

LEGGE 28 marzo 2001, n. 149

In vigore dal 27 apr 2001
1. L' della legge n. 184 è sostituito dal seguente: ". - 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere. 2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell', nonchè al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore. 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile". Nota all': - Per il testo dell'art. 330 del codice civile, si veda in nota all'art. 4.
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