Art. 15
LEGGE 28 marzo 2001, n. 149
In vigore dal 27 apr 2001
1. L' della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
". - 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.
2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell', nonchè al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile".
Nota all':
- Per il testo dell'art. 330 del codice civile, si veda in nota all'art. 4.
Storico versioni
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