Art. 11

LEGGE 28 marzo 2001, n. 149

In vigore dal 27 apr 2001
1. All', primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: "parenti entro il quarto grado" sono inserite le seguenti: "che abbiano rapporti significativi con il minore". Nota all': - Il testo dell', primo comma, della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: ". - Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.".
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urn:nir:stato:legge:2001-03-28;149#art-11

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