Art. 11 · LEGGE 28 marzo 2001, n. 149

Art. 11

LEGGE 28 marzo 2001, n. 149

In vigore dal 27 apr 2001
1. All', primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: "parenti entro il quarto grado" sono inserite le seguenti: "che abbiano rapporti significativi con il minore". Nota all': - Il testo dell', primo comma, della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: ". - Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2001-03-28;149#art-11