Art. 13
LEGGE 28 marzo 2001, n. 149
In vigore dal 27 apr 2001
1. L' della legge n.184 è sostituito dal seguente:
". - 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perchè adottino le iniziative opportune".
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