Art. 29 · LEGGE 28 marzo 2001, n. 149

Art. 29

LEGGE 28 marzo 2001, n. 149

In vigore dal 27 apr 2001
1. La lettera a) del terzo comma dell'articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: "a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;". Nota all': -Il testo dell'art. 57 della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 57. - Il tribunale verifica: 1) se ricorrono le circostanze di cui all'art. 44; 2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovrà riguardare in particolare: a) idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti; b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; c) la personalità del minore; d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.".
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