Art. 34
LEGGE 28 marzo 2001, n. 149
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 28 marzo 2001, n. 149
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La disposizione punisce i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità che non segnalano alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni i casi di minori in stato di abbandono di cui siano venuti a conoscenza per il loro ufficio. Inoltre, obbliga i rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati a trasmettere ogni sei mesi alla medesima procura l'elenco di tutti i minori accolti o assistiti. È punita anche la fornitura di informazioni inesatte sui rapporti familiari dei minori assistiti. L'omissione di questi adempimenti comporta sanzioni penali graduate in base al ruolo del soggetto.
La norma intende garantire la tutela e la protezione tempestiva dei minori in stato di abbandono o assistiti, imponendo precisi doveri di segnalazione e informazione all'autorità giudiziaria.
Si applica a pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio, esercenti un servizio di pubblica necessità e ai rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati.
Un responsabile di un istituto di assistenza privato omette di inviare alla procura della Repubblica per i minorenni l'elenco semestrale dei bambini ospitati nella struttura. A causa di questa mancata trasmissione, il responsabile incorre nella pena della reclusione fino a un anno o in una multa.
Obbligo di riferire alla procura minorile sulle condizioni dei minori in abbandono e obbligo semestrale per gli istituti di trasmettere l'elenco dei minori ricoverati/assistiti con dati corretti. Sanzioni: per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio pena ex art. 328 c.p.; per esercenti di pubblica necessità reclusione fino a un anno o multa da lire 500.000 a 2.500.000; per rappresentanti di istituti reclusione fino a un anno o multa da lire 500.000 a 5.000.000.
L'articolo 34 della legge 28 marzo 2001, n. 149 ha sostituito integralmente l'articolo 70 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.