Art. 34

LEGGE 28 marzo 2001, n. 149

In vigore dal 27 apr 2001
1. L'articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Art. 70. - 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000. 2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000". Nota all': - L'art. 328 del codice penale reca testualmente: "Art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio). - Omissione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per espone le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.".
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2001-03-28;149#art-34

In sintesi

La disposizione punisce i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità che non segnalano alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni i casi di minori in stato di abbandono di cui siano venuti a conoscenza per il loro ufficio. Inoltre, obbliga i rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati a trasmettere ogni sei mesi alla medesima procura l'elenco di tutti i minori accolti o assistiti. È punita anche la fornitura di informazioni inesatte sui rapporti familiari dei minori assistiti. L'omissione di questi adempimenti comporta sanzioni penali graduate in base al ruolo del soggetto.

Perché esiste questa norma

La norma intende garantire la tutela e la protezione tempestiva dei minori in stato di abbandono o assistiti, imponendo precisi doveri di segnalazione e informazione all'autorità giudiziaria.

A chi si applica

Si applica a pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio, esercenti un servizio di pubblica necessità e ai rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati.

Esempio pratico

Un responsabile di un istituto di assistenza privato omette di inviare alla procura della Repubblica per i minorenni l'elenco semestrale dei bambini ospitati nella struttura. A causa di questa mancata trasmissione, il responsabile incorre nella pena della reclusione fino a un anno o in una multa.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di riferire alla procura minorile sulle condizioni dei minori in abbandono e obbligo semestrale per gli istituti di trasmettere l'elenco dei minori ricoverati/assistiti con dati corretti. Sanzioni: per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio pena ex art. 328 c.p.; per esercenti di pubblica necessità reclusione fino a un anno o multa da lire 500.000 a 2.500.000; per rappresentanti di istituti reclusione fino a un anno o multa da lire 500.000 a 5.000.000.

Cosa è cambiato

L'articolo 34 della legge 28 marzo 2001, n. 149 ha sostituito integralmente l'articolo 70 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Domande frequenti

Qual è la sanzione per i pubblici ufficiali che non segnalano un minore in abbandono?I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale.
Con quale frequenza gli istituti di assistenza devono inviare l'elenco dei minori assistiti?I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati devono trasmettere l'elenco semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Cosa rischiano gli esercenti di un servizio di pubblica necessità che omettono la segnalazione?Sono puniti con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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