Art. 37

LEGGE 28 marzo 2001, n. 149

In vigore dal 27 apr 2001
1. All'articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore". 2. All'articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore". 3. All'articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge". Nota all', comma 1: - Per il testo dell'art. 330 del codice civile, come modificato dalla presente legge si veda in nota all'art. 4. Nota all', comma 2: - Per il testo dell'art. 333 del codice civile, si veda in nota all'art. 4. Nota all', comma 3: - L'art. 336 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 336 (Procedimento). - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge.".
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