Art. 37 · LEGGE 28 marzo 2001, n. 149

Art. 37

LEGGE 28 marzo 2001, n. 149

In vigore dal 27 apr 2001
1. All'articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore". 2. All'articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore". 3. All'articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge". Nota all', comma 1: - Per il testo dell'art. 330 del codice civile, come modificato dalla presente legge si veda in nota all'art. 4. Nota all', comma 2: - Per il testo dell'art. 333 del codice civile, si veda in nota all'art. 4. Nota all', comma 3: - L'art. 336 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 336 (Procedimento). - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge.".
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