1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale,
il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata per la famiglia,
il Ministro della giustizia e il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
, di concerto con la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e la rispondenza all'interesse del minore, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui all', commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall' della presente legge.
1-bis. La relazione di cui al comma 1 è integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto dello stato di attuazione del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati, con un approfondimento sulla consistenza complessiva dei casi di presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, delle principali caratteristiche organizzative, del profilo dei minori in carico, delle principali prestazioni erogate, dell'efficacia degli interventi nonchè delle azioni di monitoraggio, di valutazione e di analisi svolte dal tavolo nazionale di lavoro di cui all', comma 10-ter, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, anche in riferimento all'uniformità territoriale nell'erogazione delle prestazioni sociali
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urn:nir:stato:legge:2001-03-28;149#art-39
In sintesi
Il Governo deve inviare periodicamente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge per verificarne la funzionalità e l'interesse del minore. La prima relazione generale è prevista dopo due anni dall'entrata in vigore e successivamente ogni tre anni. A questa si affianca una relazione annuale specifica dedicata alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e ai dati sui servizi sociali territoriali. Tale monitoraggio analizza l'efficacia degli interventi, le prestazioni erogate, i casi di presa in carico e la situazione dei neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.
Perché esiste questa norma
La norma introduce un obbligo periodico di monitoraggio e rendicontazione al Parlamento per verificare l'efficacia della legge e la sua rispondenza al superiore interesse del minore.
A chi si applica
Si applica al Presidente del Consiglio dei ministri (o Autorità delegata per la famiglia), al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e alla Conferenza unificata, nei confronti del Parlamento.
Esempio pratico
I ministri competenti predispongono e inviano alle Camere il rapporto annuale che fotografa il numero di minori accolti nelle comunità familiari e i servizi sociali a loro forniti. Nel documento viene verificato se gli interventi attuati a livello territoriale siano efficaci e conformi all'interesse dei minori.
Adempimenti e conseguenze
Obbligo per il Presidente del Consiglio dei ministri (o Autorità delegata), il Ministro della giustizia e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di trasmettere al Parlamento la relazione generale (dopo 2 anni e poi ogni 3) e la relazione annuale integrativa.
Domande frequenti
Con quale frequenza deve essere trasmessa la relazione generale sullo stato di attuazione della legge?La relazione generale deve essere trasmessa dopo i primi due anni dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza triennale.
A chi deve essere inviata la relazione?La relazione deve essere trasmessa al Parlamento da parte delle autorità di Governo competenti di concerto con la Conferenza unificata.
Quali temi specifici deve trattare la relazione annuale integrativa?Deve riguardare le attività delle comunità di tipo familiare, i dati sui minori e neomaggiorenni in carico ai servizi sociali territoriali, le prestazioni erogate, l'efficacia degli interventi e l'uniformità territoriale.