Art. 9

LEGGE 26 marzo 2001, n. 128

In vigore dal 4 mag 2001
1. Al comma 2 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, dopo la parola: "tempestivamente," sono inserite le seguenti: "ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini,". Nota all': - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 354 del codice di procedura penale, come modificato della legge qui pubblicata: "2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1, si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose . Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti".
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