Art. 13

LEGGE 26 marzo 2001, n. 128

In vigore dal 4 mag 2001
1. Il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa".
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