Art. 15
LEGGE 26 marzo 2001, n. 128
In vigore dal 4 mag 2001
1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, il quarto comma è sostituito dai seguenti:
"Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all', può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonchè programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico.
Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto";
b) all', e successive modificazioni, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura";
c) all', e successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta".
Note all':
- Si riporta il testo dell' della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali):
". - Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 è comunicata al questore per l'esecuzione.
Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quanto sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.
Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta".
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