Art. 7
LEGGE 26 marzo 2001, n. 128
In vigore dal 4 mag 2001
1. Al comma 1 dell'articolo 327 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: "che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli".
Nota all':
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 327 del codice di procedura penale, come modificato della legge qui pubblicata:
"Art. 327 (Direzione delle indagini preliminari). - 1.
Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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