Art. 7

LEGGE 26 marzo 2001, n. 128

In vigore dal 4 mag 2001
1. Al comma 1 dell'articolo 327 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: "che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli". Nota all': - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 327 del codice di procedura penale, come modificato della legge qui pubblicata: "Art. 327 (Direzione delle indagini preliminari). - 1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli".
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