Art. 11
LEGGE 26 marzo 2001, n. 128
In vigore dal 4 mag 2001
1. Al comma 1 dell'articolo 384 del codice di procedura penale, dopo le parole: "elementi che" sono inserite le seguenti: ", anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato,".
Nota all':
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 384 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"1. Anche fuori dei casi di flagranza quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2001-03-26;128#art-11