Art. 4
LEGGE 26 marzo 2001, n. 128
In vigore dal 4 mag 2001
1. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo le parole: "fatta eccezione" sono inserite le seguenti: "della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e".
Note all':
- Si riporta il testo dell'art. 278 del codice procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 278 (Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure). - 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'art. 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 del codice penale nonchè delle circostanze [aggravanti] per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale. (Omissis).".
- Per il testo dell'art. 61 del codice penale vedi note all'.
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Prourn:nir:stato:legge:2001-03-26;128#art-4