Sez. II
Art. 56
Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari
In vigore dal 10 dic 2000
1. All', comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n.488, concernente il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, le parole: ", amministrativi e in materia tavolare" sono sostituite dalle seguenti "e amministrativi".
2. All', comma 6, della citata legge n. 488 del 1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-21;342#art-56